(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61  del
                          31 dicembre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n.  60  (Disposizioni  per
l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica  dei
rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge  28  dicembre  1995,  n.
549); 
  Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di
risorse energetiche); 
  Vista la legge regionale 25 giugno  2009,  n.  32  (Interventi  per
combattere  la  poverta'  ed  il  disagio   sociale   attraverso   la
redistribuzione delle eccedenze alimentari); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema
delle autonomie locali); 
  Vista la legge regionale 23 luglio  2012,  n.  40  (Disciplina  del
collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria
per l'anno 2015); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2016); 
  Vista la legge regionale 11  novembre  2016,  n.  77  (Disposizioni
urgenti in materia di concessioni del demanio idrico); 
  Vista la legge regionale  18  ottobre  2017,  n.  60  (Disposizioni
generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilita'); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a
favorire la  mobilita'  individuale  e  l'autonomia  personale  delle
persone con disabilita'); 
  Vista la  legge  regionale  5  dicembre  2018,  n.  68  (Interventi
normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di  previsione
2018-2020); 
  Vista la legge regionale 27 novembre 2018, n. 65  (Disposizioni  in
merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto); 
  Vista la legge regionale 28 novembre 2018, n. 66  (Disposizioni  in
merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2019); 
  Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico  di
regolarita' contributiva. Modifiche alla legge regionale n. 40/2009); 
  Vista  la  legge  regionale  16  aprile  2019,  n.  19  (Interventi
normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di  previsione
2019-2021); 
  Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi  urgenti
per lo sviluppo e  il  rilancio  di  alcuni  comparti  di  produzione
agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico); 
  Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo
di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per
il trasferimento tecnologico); 
  Vista la legge  regionale  13  novembre  2019,  n.  65  (Interventi
normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di  previsione
2019-2021); 
  Visto il parere favorevole della commissione regionale per le  pari
opportunita', espresso nella seduta del 10 dicembre 2019; 
  Vista la nota del 13 dicembre 2019 con la quale il consiglio  delle
autonomie locali ha  comunicato  di  non  avere  espresso  il  parere
obbligatorio di competenza; 
  Vista la nota del 13 dicembre  2019  con  la  quale  la  Conferenza
permanente  delle  autonomie  sociali  ha  comunicato  di  non  avere
espresso il parere obbligatorio di competenza; 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. E' necessario chiarire  l'ambito  di  applicazione  del  tributo
speciale di cui alla legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  per  gli  impianti  di
incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti  solidi,  facendo
riferimento esplicito alle operazioni previste dall'allegato  B  alla
parte IV del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale). 
  2.  E'  necessario  modificare  la  legge  regionale   n.   60/1996
introducendo una riserva della quota di tributo spettante ai  comuni,
quantificandone l'entita' in percentuale sul gettito del tributo. 
  3. A  seguito  dell'elevato  numero  di  occupazioni  senza  titolo
emerse, e' necessario introdurre una proroga al 31 dicembre 2021  per
il rilascio, da parte degli uffici regionali,  della  concessione  ai
soggetti di cui  all'art.  1,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
77/2016, al fine di portare a  termine  le  verifiche  avviate  sulle
occupazioni in questione. 
  4. E' necessario stabilire che le risorse derivanti dai  contributi
geotermici, cosiddetta «quota regionale», di cui all'art.  16,  comma
4, lettera b), del decreto  legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,
vengano assegnati annualmente al Consorzio per lo sviluppo delle aree
geotermiche (CoSviG) s.c.r.l., analogamente a quanto previsto per  le
risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'art. 16, commi  1,
2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 22/2010. 
  5. E' necessario garantire, anche  per  l'anno  2022,  la  concreta
realizzazione  degli  interventi  di  cui  all'art.  3  della   legge
regionale n. 32/2009 in tema di contrasto alla poverta' attraverso le
eccedenze alimentari e il progetto «Spesa per tutti». 
  6. E' opportuno stanziare la somma di  euro  20.000.000,00  per  la
concessione di contributi straordinari a tutti i comuni con  meno  di
5.000 abitanti, da concedere in proporzione al  valore  del  disagio,
non finalizzati a singole e nominate  tipologie  di  interventi  (es.
scuole, edifici pubblici, ecc.) ma alla generalita' di interventi  di
investimento, liberamente scelti dal comune. 
  7. E' opportuno incrementare del 5 per cento i  compensi  spettanti
ai membri del Collegio dei revisori dei conti della regione, cui sono
attribuiti nuovi compiti in materia di controlli sulla contrattazione
collettiva integrativa. 
  8. E' opportuno stabilire che la regione, attraverso  una  societa'
«in house», certifichi il rispetto delle migliori  pratiche  tecniche
per l'edificazione, in modo da consentire ai comuni  di  ridurre  gli
oneri, avendo la certezza che  tali  migliori  pratiche  siano  state
effettivamente rispettate. 
  9. E' opportuno procedere a rimodulazioni di alcune misure relative
alle politiche regionali in  materia  di  viabilita',  prevedendo  il
ripristino, la variazione o la diversa allocazione delle  risorse  su
successive annualita' con il prossimo bilancio di previsione, in modo
da assicurare la continuita' degli interventi. 
  10. E' necessario recepire le richieste formulate  dal  Governo  in
sede di esame delle  leggi  regionali  n.  65/2018,  n.  66/2018,  n.
17/2019 e n. 19/2019, dando seguito  all'impegno  corrispondentemente
assunto  dal  presidente  della   giunta   regionale,   per   evitare
l'impugnazione delle disposizioni in esame. 
  11. E' necessario potenziare la dotazione finanziaria delle  misure
della legge  regionale  n.  60/2017,  che  inserisce  in  un  sistema
organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona  con
disabilita'  ponendosi  come  uno  strumento   di   riordino   e   di
miglioramento della normativa regionale, supportando  in  particolare
le attivita' di formazione. 
  12. E' necessario prevedere anche per  l'anno  2022  un  contributo
straordinario destinato ad interventi di manutenzione dell'itinerario
della via Francigena, relativo a  strade  ubicate  fuori  dai  centri
abitati, la cui entita' e' commisurata al costo medio chilometrico ed
alle tipologie di strade interessate. 
  13.  E'  necessario  ribadire  l'interesse   della   regione   alla
realizzazione  di  interventi   contro   la   violenza   di   genere,
finanziandoli per il triennio di riferimento del  nuovo  bilancio  di
previsione. 
  14.  E'  opportuno  proseguire  il  finanziamento   di   interventi
strutturali correttivi  e  di  adeguamento  dei  tratti  coperti  che
rimuovano, o almeno  riducano  il  rischio  idraulico,  garantendo  o
ripristinando la funzionalita' idraulica dei tratti dei corsi d'acqua
interessati. 
  15. E' necessario potenziare la dotazione finanziaria delle  misure
della legge regionale  n.  81/2017  incrementando  il  fondo  per  la
mobilita' individuale e l'autonomia personale. 
  16. E' necessario rafforzare le  politiche  regionali  di  sostegno
agli  investimenti  del  settore  sciistico  toscano  a   favore   di
interventi operati da imprese per il rinnovo della vita tecnica degli
impianti di risalita collocati nelle aree vocate agli sport invernali
d'interesse locale. 
  17. E' opportuno contribuire alla riqualificazione dell'immobile ex
ospedale di Luco di Mugello, conferito dalla  regione  al  patrimonio
della Fondazione  teatro  del  Maggio  musicale  fiorentino,  con  un
contributo a favore della fondazione che potra' cosi' valorizzare  il
cespite patrimoniale. 
  18.  E'  opportuno  destinare  la   somma   di   euro   300.000,00,
riconosciuti alla Regione Toscana quale  parte  civile  a  titolo  di
risarcimento del danno  nella  causa  per  il  disastro  della  Costa
Concordia, al Comune di Isola del Giglio per la  ristrutturazione  di
alcune strutture nel territorio. 
  19. Al fine di consentire una rapida attivazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario  disporne  l'entrata  in
vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione Toscana. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Elementi essenziali del tributo. Modifiche all'art. 2 
                  della legge regionale n. 60/1996 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  29
luglio 1996, n.  60  (Disposizioni  per  l'applicazione  del  tributo
speciale per il deposito in  discarica  dei  rifiuti  solidi  di  cui
all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), e' sostituita dalla
seguente: 
    «b) smaltiti in  impianti  di  incenerimento  senza  recupero  di
energia,  o  comunque  classificati  come  impianti  di   smaltimento
mediante operazione D10 di cui all'allegato B alla parte  quarta  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale).».